ARTICOLO 26
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 32 del 2002 Articolo 2
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Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico. 1. In considerazione della particolare conformazione architettonica della città di Venezia ed ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e successive modificazioni, “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.”, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare per tre anni a scopo sperimentale progetti che propongano soluzioni di trasporto ed accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l’utilizzo anche alle persone con ridotta capacità motoria (u.p.b. U0152). 2. Possono presentare i progetti ammessi al contributo previsto dal comma 1 i soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41. 3. Per l’ammissibilità al contributo i progetti devono essere strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di accessibilità alla struttura da raggiungere. 4. La Giunta regionale stabilisce d’intesa con il comune di Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l’assegnazione dei contributi ai singoli progetti.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993 Articolo 3
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