LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 17-01-2002
REGIONE VENETO

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2002

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 7
del 22 gennaio 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48  

Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 14 del 2002

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 31 del 2002 Articolo 4

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

La seguente legge regionale:

ARTICOLO 26

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 32 del 2002 Articolo 2

Contributi per progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di 
trasporto e accessibilità da parte dei soggetti diversamente 
abili, nelle strutture aperte al pubblico a Venezia centro storico.
               1.             In considerazione della particolare conformazione 
architettonica della città di Venezia ed ad integrazione di quanto 
previsto dalla legge regionale 30 agosto 1993, n. 41 e 
successive modificazioni, “Norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.”, la 
Giunta regionale è autorizzata a finanziare per tre anni a scopo 
sperimentale progetti che propongano soluzioni di trasporto ed 
accessibilità nelle strutture aperte al pubblico del centro storico 
della città di Venezia, finalizzati ad agevolarne l’utilizzo anche 
alle persone con ridotta capacità motoria (u.p.b. U0152).
               2.             Possono presentare i progetti ammessi al contributo 
previsto dal comma 1 i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 
regionale 30 agosto 1993, n. 41.
               3.             Per l’ammissibilità al contributo i progetti devono essere 
strutturati in modo tale da garantire un percorso completo di 
accessibilità alla struttura da raggiungere.
               4.             La Giunta regionale stabilisce d’intesa con il comune di 
Venezia i criteri, le modalità ed i limiti per l’assegnazione dei 
contributi ai singoli progetti.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale VENETO Numero 41 del 1993 Articolo 3

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